1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati:
a) predispongono una proposta di adeguamento dei regolamenti e degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, ai criteri di cui all'articolo 3;
b) predispongono un piano per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che adottano i criteri stabiliti dalla presente legge, anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni;
c) promuovono iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni locali con competenze nell'ambito dell'illuminazione, compresa la distribuzione di materiale informativo e documentale.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, entro diciotto mesi